La Costituzione impone di bilanciare nelle concrete scelte legislative i vari diritti fondamentali senza sacrificarne unilateralmente nessuno pena la negazione, di fatto, della natura fondamentale del diritto stesso.
L’articolo 52 della Carta di Nizza impone al legislatore, nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità politica in cui si esprime il bilanciamento tra i diritti e le libertà sanciti dalla carta, il loro contenuto essenziale.
Sembra però che in questo caso il diritto fondamentale dell’autodeterminazione appare unilateralmente sacrificato.
Il divieto assoluto in campo medico, di ottemperare in qualsiasi caso a dichiarazioni di volontà che determinano la morte naturale del paziente, lede il diritto inviolabile all’autodeterminazione della persona in ordine alle scelte terapeutiche, in ordine al contrasto con il principio di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza. La norma finirebbe infatti paradossalmente per imporre al medico di procedere di finanche a trattamenti che configurino ipotesi di accanimento terapeutico.
L’irrinunciabile diritto del medico curante all’obiezione di coscienza, prevista in tutta la sua doverosa ampiezza e come tale non comprimibile, non può non essere contemperato con il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente , attraverso la previsione di precisi obblighi, in campo alla strutture sanitarie di sostituzione del medico obiettore con altri sanitari disponibili ad eseguire la volontà del paziente.
In assenza di tale previsione, infatti, il contenuto essenziale del diritto del paziente all’autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche verrebbe di fatto violato.
Il carattere fondamentale ed inviolabile del diritto all’autodeterminazione in ordine alla cura, impone invero l’obbligo in capo allo Stato, di consentire a ciascuno l’espressione delle proprie volontà in merito ad ogni tipo di trattamento sanitario, garantendone la vincolatività.
Lo stesso diritto sarebbe violato dall’attribuzione di un carattere meramente orientativo – e non vincolante – alla dichiarazione anticipata di trattamento, come previsto all’articolo 7 del disegno di legge.
L’esclusione in via assoluta, della possibilità di comprendere l’alimentazione e l’idratazione nel contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento rappresenta una lesione del contenuto essenziale del diritto inviolabile all’autodeterminazione terapeuti cadi cui all’articolo 32 comma 2 della Costituzione .
In evidente contrasto con l’articolo 8 par. 1 della Convenzione europea dei diritti umani secondo cui l’impostazione di un trattamento medico senza il consenso di un paziente adulto e consapevole violerebbe tra l’altro i diritto protetti dell’articolo 8.1 della Convenzione (diritto all’autodeterminazione relativamente alla propria vita privata);
pur riconoscendo che l’idratazione e la nutrizione, nelle diverse forme rese possibili della scienza e della tecnica, rappresentano un sostegno vitale, non si può, tuttavia privare la persone che le ritenga incompatibili con la propria dignità, che responsabilmente decida di lasciare andare la propria vita verso il suo epilogo naturale, della possibilità di disporre in merito, pena la violazione del principio di cui all’articolo 32, comma 2 della Costituzione;
ciò, anche in considerazione del fatto che in alcuni casi l’idratazione e la nutrizione possono costituire trattamenti sanitari, che, in quanto tali devono necessariamente essere subordinati alla prestazione del consenso informato da parte del paziente.




